D. lgs. 101/2020 PERICOLI DA ESPOSIZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

 

DECRETO N.101/2020 SICUREZZA CONTRO I PERICOLI DA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

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Il Gas Radon risulta essere la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori sia per la popolazione.

È un gas radioattivo invisibile, inodore, incolore e insapore che deriva dal decadimento dell’Uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Questo gas tende ad accumularsi negli ambienti confinati (indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta.

È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco, e ad esso sono attribuiti da 1.500 a 5.500 casi stimati per la sola Italia all’anno.

Il tumore al polmone non è l’unico rischio derivante dall’esposizione a questo gas.
Due recentissimi studi pubblicati a febbraio 2024 sulla rivista dell’American Academy of Neurology, dimostrano che il contatto con livelli medi o elevati di questo inquinante è associata anche a un aumento del rischio di ictus, in particolare nelle donne.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

♦ Il 27 agosto 2020 entrava in vigore il nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101 che recepiva la Direttiva Europea Euratom 2013/59.
Tra le novità introdotte figurava la riduzione dei limiti di esposizione a 300 Bq/m3 del gas radon nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e in ogni attività commerciale, e la creazione di una nuova competenza professionale, l’esperto in interventi di risanamento del gas Radon, che coinvolge geometri, ingegneri e architetti iscritti all’albo.

♦  Il 18 gennaio 2023 entrava in vigore il decreto correttivo il D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203.

♦ La REGIONE LOMBARDIA ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 la prima identificazione delle aree prioritarie. L’Elenco dei Comuni in area prioritaria  (clicca qui)  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.211 del 9 settembre 2023 .

♦ Il 21 febbraio 2024 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 11 gennaio 2024) l’Italia si è dotata finalmente di un “Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032” per la lotta al Gas Radon con l’obiettivo di affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al gas radioattivo nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

L’obiettivo del PNAR si raggiunge attraverso una molteplicità di Azioni, ricondotte in 3 Assi, chiamati Misurare, Intervenire, Coinvolgere, e di Attività previste all’interno delle suddette Azioni realizzate con il coinvolgimento di differenti amministrazioni.

ABITAZIONI PRIVATE

La riduzione dell’esposizione nelle abitazioni rappresenta un obiettivo importante in quanto l’esposizione al radon è generalmente molto maggiore nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, in media 3-5 volte di più, poiché si trascorre nelle abitazioni più tempo di quanto se ne trascorra nei luoghi di lavoro e la concentrazione di radon è generalmente superiore di notte. La tutela della popolazione dai rischi connessi all’esposizione al radon nelle abitazioni è regolata dal Titolo IV, Capo I, Sezione III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

LUOGHI DI LAVORO

La riduzione delle concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro è altrettanto importante ed è regolata da obblighi specifici a carico dei Datori di lavoro riportati nel Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
Le disposizioni si applicano a:

  • a) luoghi di lavoro sotterranei;
  • b) luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle cosiddette “aree prioritarie” (cioè, quelle in cui si stima che almeno il 15% degli edifici ha superato il livello di concentrazione di radon di 300 Bq/mc al piano terra), che andranno individuate da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Regione Lombardia ha già provveduto);
  • c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel “Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032“:
    – locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
    – impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
    – centrali idroelettriche
  • d) stabilimenti termali.

 

 

 

 

 

 

Rilievi per la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria – SCADENZE

L’esercente deve completare la misurazione della concentrazione media annua del radon in aria, effettuando i rilievi tramite un servizio di dosimetria riconosciuto, secondo il seguente scadenziario:

  • entro 24 mesidall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali (scadenza27 agosto 2022 per le attività esistenti)
  • per i luoghi di lavoro ubicati in locali semi sotterranei o situati al piano terra, la misurazione deve avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Regione Lombardia ha pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana n. 211 del 9 settembre 2023 l’elenco dei comuni in area prioritaria (in allegato), quindi la scadenza entro la quale devono essere completate le misurazioni è marzo 2025
  • per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione del radon, la misurazione deve avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione del Piano stesso (scadenza 20 febbraio 2026 per le attività esistenti).

Livelli massimi di riferimento Radon:

Nei luoghi di lavoro il livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del radon nell’aria, è fissato a 300 Bq/m³.

Obblighi per l’Esercente – Art. 17 del D.lgs 101

  • Qualora (comma 2) la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non supera il livello massimo di riferimento di 300 Bq/m³, l’esercente deve elaborare e conservare per 8 anni un documento contenente l’esito delle misurazioni e la valutazione delle misure correttive attuabili.
  • Qualora (comma 3) il valore viene superato si dovranno attuare misure correttive entro 2 anni per ridurre le concentrazioni ed eseguire nuove misurazioni per verificarne l’efficacia.
    L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive ripetendo le misurazioni con frequenza ogni 4 anni.
  • Qualora (comma 4), nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’Esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.
    Nel caso in cui le dosi media annue < 6 mSv l’Esercente tine sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintano che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione Rn media annua < LdR. 

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