Manuale di Autocontrollo del Rischio Legionellosi

Legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri del genere Legionella.

Essa si può manifestare sia in forma di polmonite, sia in forma febbrile extrapolmonare, sia in forma subclinica.

I casi di legionellosi sono legati da una parte alla presenza di persone sensibili (immunodepressione, età avanzata, ecc.) e dall’altra alla qualità delle istallazioni sanitarie (complessi sistemi di distribuzione dell’acqua, tubi a fondo cieco, costruzioni vetuste, ecc.).

Anche strutture messe in servizio di recente, quelle dove l’acqua circola in modo irregolare (camere non occupate) o non circola durante lunghi periodi (reparti chiusi), presentano un certo rischio se non vengono prese misure specifiche.

Bisogna notare che la legionellosi legata ad una contaminazione della rete idrica sanitaria, spesso non ha un andamento epidemico, ma è costituita da una successione di casi isolati sparsi sull’arco di più mesi.

Solo una sorveglianza attiva e continua permette quindi di sospettare un’origine comune.

Per garantire un buon controllo delle legionellosi, le singole strutture debbono essere in grado di elaborare autonomamente:

  1. Il documento di valutazione del rischio  Legionella all’interno del proprio contesto.
  2. Una strategia razionale mirata.
  3. Una autocertificazione formale e responsabilizzata delle azioni intraprese.

È fondamentale che ogni struttura sia capace di condurre una valutazione esaustiva del rischio sul proprio impianto.

La valutazione del rischio dovrà comprendere:

  • Le caratteristiche tecniche delle strutture (anno di costruzione, eventuali riparazioni, ammodernamenti recenti, ecc.).
  • I valori delle UFC/litro dei campionamenti eseguiti negli ultimi 12 mesi.
  • La calendarizzazione delle manutenzioni eseguite.
  • La valutazione del rischio sarà formalmente documentata in un apposito registro assieme agli eventuali interventi adottati.

La valutazione del rischio è la conditio sine qua non per impostare la periodicità e le azioni del controllo e deve essere sempre aggiornata e disponibile nel momento del campionamento e all’avvio di una indagine epidemiologica.

Vi ricordiamo che …

A) come previsto dalle nuove “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi   Conferenza Stato-Regioni del 17 maggio 2015:

  • la valutazione del rischio nelle STRUTTURE TURISTICO – RECETTIVE  deve essere revisionata regolarmente almeno ogni 2 anni (preferibilmente ogni anno) e documentata formalmente.
    Inoltre deve essere ripetuta ogni volta che ci sia motivo di considerare che la situazione possa essersi modificata (ad esempio: lavori di ristrutturazione o rifacimento di parti di impianto, esame batteriologico positivo con valori di legionella che richiedono intervento). La valutazione del rischio deve comunque essere sottoposta a revisione, con carattere d’urgenza, ad ogni segnalazione di possibile caso di legionellosi.
  • la valutazione del rischio nelle STRUTTURE SANITARIE deve essere revisionata almeno con periodicità annuale e documentata formalmente.
    Inoltre deve essere ripetuta ogni volta che vi siano modifiche degli impianti, della tipologia di pazienti assistiti o della situazione epidemiologica della struttura interessata o, infine, in caso di reiterata ed anomala presenza di Legionella negli impianti riscontrata a seguito dell’‟attività di monitoraggio.

B)  Come recentemente previsto dalla Regione Lombardia con Deliberazione N° XI / 1986 del 23/07/2019 è stato approvato l’Allegato “REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE 2019 – SECONDO PROVVEDIMENTO ANNO 2019”. Questo comporta che in caso di presenza di un apparato evaporativo (e.g. Torre raffreddamento a circuito aperto, Torre evaporativa a circuito chiuso, Condensatore evaporativo, Raffreddatore evaporativo, Scrubber ) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido, si rende obbligatorio mettere a disposizione del personale ATS nei momenti di controllo la seguente documentazione:

  • MANUALE DI AUTOCONTROLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLA
  • Risultati Analisi di laboratorio per la ricerca e determinazione di LEGIONELLA

In merito al censimento di Torri di raffreddamento e Condensatori evaporativi previsto al fine della prevenzione della Legionella, la Regione Lombardia, con Nota Protocollo G1.2020.0002219 del 21/01/2020, ha informato di avere messo a disposizione il servizio telematico Ge.T.Ra per l’espletamento degli obblighi di notifica.
I proprietari degli impianti soggetti a censimento dovranno caricare i dati degli impianti di raffreddamento nelle apposite maschere entro il 28 febbraio 2020 e successivamente segnalare ogni nuova installazione, ogni modifica ed ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

Il Servizio Ge.T.Ra. è disponibile all’indirizzo https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/

Ove la notifica fosse già stata inviata, il proprietario dovrà procedere ad una nuova trasmissione attraverso il servizio on-line, che gli consentirà di disporre del relativo archivio, oltre che di concorrere alla creazione del “Catasto delle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi” del quale i Comuni sono titolari ai sensi della Legge Regionale citata.
La notifica attraverso il servizio, infatti, assegna a ciascun impianto di raffreddamento un univoco numero di registrazione regionale a cui il proprietario dovrà sempre riferirsi nel caso di un aggiornamento dei dati e a cui le ATS, nel sistema Impres@-BI, assoceranno i relativi controlli.

C)  In base al Testo Unico n. 81/2008 e segnatamente in base all’articolo 271, il Datore di lavoro deve compiere la valutazione del rischio anche con riferimento al rischio biologico ed individuare le misure protettive e preventive ritenute più adeguate.
Ne deriva che il responsabile di una struttura turistico – recettiva e/o sportiva ovvero il Datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni degli articoli 266 e seguenti del T.U. n. 81/2008 risponde a titolo di colpa degli eventi lesivi derivati agli avventori che abbiano contratto la Legionellosi. La responsabilità penale può derivare in egual misura tanto dell’omessa adozione delle cautele, quanto dall’adozione di cautele del tutto inadeguate ed insufficienti. (leggi maggiori informazioni: sanzioni responsabilità penali individuali e societarie derivanti dal mancato adempimento delle prescrizioni normative aventi ad oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico da legionella   clicca qui).

Attraverso la nostra consolidata esperienza nella gestione del rischio Legionella, maturata in diversi ambiti di strutture turistico recettive e socio sanitarie, i nostri consulenti qualificati ed il laboratorio di analisi accreditato offrono servizi quali la predisposizione del Manuale di Autocontrollo Legionellosi e il campionamento e analisi microbiologiche per la ricerca della Legionella.

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